Art. 12.
(Istituzione della commissione regionale permanente l'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una commissione regionale permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione della legislazione nazionale regionale sull'amianto e di preparare la conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La commissione regionale permanente sull'amianto è composta da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle ASL e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
      3. La commissione regionale permanente sull'amianto elegge un presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.